Prodotti da Costruzione

Anche i prodotti da costruzione sono soggetti a marcatura CE?

Il Regolamento Europeo n. 305/2011/CE impone la marcatura CE obbligatoria su tutti quei prodotti, materiali e kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione stesse.

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La marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dall’omonima legge comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto, purché Europeo, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione (nel caso di prodotti da costruzione), che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle leggi pertinenti.

prodotticostruzione1Cemento e calci da costruzione, acciaio da armatura, elementi per muratura, aggregati, isolanti termici, elementi strutturali in legno, acciaio e alluminio, geotessili, serramenti, infissi, porte e cancelli industriali, prodotti prefabbricati in calcestruzzo, sistemi di rivelazione, segnalazione e lotta antincendio, materiali e attrezzature stradali: sono alcuni dei prodotti soggetti all’applicazione della Direttiva 89/106 (CPD) “Prodotti da Costruzione” ormai definitivamente sostituita dal Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) che fissa le condizioni armonizzate per la loro commercializzazione.

Con il nuovo Regolamento sono state introdotte diverse novità, sia in termini di requisiti che in termini di procedure.

Per quanto riguarda i requisiti base richiesti alle opere da costruzione, questi sono rimasti praticamente invariati, mentre ne viene introdotto uno nuovo quale l’uso sostenibile delle risorse naturali.

In termini di procedure, viene abolito il “sistema 2” per la valutazione e verifica della costanza della prestazione riducendo a cinque i sistemi a disposizione quali: sistema 1+, sistema 1, sistema 2+, sistema 3 e sistema 4.

La dichiarazione di conformità emessa secondo le prescrizioni della precedente Direttiva è ora sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) nella quale il produttore è tenuto a dichiarare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le prestazioni del prodotto relative alle caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica armonizzata, rispetto alla quale il prodotto è conforme. Dalla DoP è previsto derogare in alcuni circostanze, come nel caso del prodotto che viene realizzato come esemplare unico, o fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione

La novità forse più rilevante è quella dell’introduzione delle Procedure Semplificate con le quali un fabbricante può determinare il “prodotto-tipo” mediante l’uso di una Documentazione Tecnica Appropriata in sostituzione di prove di tipo o calcoli di tipo nei casi previsti dal Regolamento. Tale documentazione ha lo scopo di dimostrare la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili e l’equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme.

Tali procedure semplificate si rivolgono, in particolar modo, alle Microimprese, ovvero aziende che occupano meno di dieci lavoratori dipendenti e che realizzano un fatturato o totale di bilancio non superiore a due milioni di euro, per le quali è possibile:

  • derogare dall’effettuazione delle prove per la determinazione del “prodotto-tipo”, sotituendole con metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile nell’ambito dei sistemi 3 e 4 per la valutazione e verifica della costanza della prestazione;
  • trattare i prodotti da costruzione a cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4.

Il Regolamento Europeo richiede la presenza di una norma armonizzata di prodotto che deve essere studiata ed applicata nel dettaglio dal fabbricante. Per poter marcare CE un prodotto da costruzione, in assenza di tale tipo di norma, è necessario ottenere un ETA (parere tecnico europeo). In assenza di norma armonizzata o di ETA, sarà comunque necessario eseguire l’iter procedurale di marcatura CE del prodotto da costruzione, percorrendo strade alternative (p.e. le Norme tecniche di costruzione), ma non si potrà applicare il marchio CE su tali prodotti da costruzione, quindi la marcatura CE in questo ambito è un obbligo condizionato.

Alcune categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE con procedure di produzione e verifiche sul prodotto eseguite esclusivamente dal fabbricante, senza necessità di certificati. In genere sono i prodotti di tipo non strutturale.

Alcune categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE solo se si dispongono di certificazioni rilasciate da Organismo Notificato che possono riguardare:

  • il sistema di produzione (p.e. Norma UNI EN 1090 sulle strutture metalliche)
  • prove iniziali di tipo (ITT)
  • prove prestazioni sul prodotto

Un produttore extra europeo NON può eseguire la marcatura CE anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi, se lo fa la marcatura è illegale.


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